“Sempre più frequentemente anche nella nostra Diocesi, come già in altri luoghi d’Italia, si dà il caso che alcuni fedeli ricorrano – per motivazioni diverse – alla cremazione dei loro cari defunti. Pur tuttavia, per la Chiesa, l’inumazione del cadavere del defunto in cimitero è e rimane la forma più idonea a significare la fede nella resurrezione della carne e solo in assenza di motivazioni contrarie alla fede, dopo la celebrazione delle esequie, permette la scelta della cremazione e la accompagna pastoralmente con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, avendo particolare cura di evitare ogni forma di scandalo o di sincretismo religioso”. Così inizia un decreto, firmato dal vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva sulla sepoltura dei defunti e la
conservazione delle ceneri in caso di cremazione. Il presule ribadisce che “la prassi ordinaria per la sepoltura dei nostri defunti è l’inumazione, consigliando alle famiglie che intendessero ricorrere alla cremazione di celebrare le esequie e ricorrere, dopo il rito esequiale, alla cremazione, conservando nei cimiteri leceneri dei loro cari”. Il presule della Locride “ritenendo necessario” e “opportuno disciplinare” in quali casi è possibile la celebrazione delle esequie in caso di cremazione, compresa la celebrazione dell’Eucaristia, alla presenza dell’urna con le ceneri secondo il Rito delle Esequie, sottolinea che i fedeli che, in diocesi, vogliano “ricorrere alla cremazione del corpo del loro caro defunto debbano farlo, nel rispetto della volontà dell’estinto o almeno presumendo la sua non opposizione, solo dopo aver celebrato il Rito delle esequie” e che è “possibile ricorrere alla celebrazione delle esequie, compresa l’Eucaristia, in presenza dell’urna cineraria”, nel rispetto di quanto previsto nell’Appendice al Rito delle esequie “solo per quei defunti deceduti fuori diocesi e il cui corpo sia stato cremato per gravi motivi senza che abbia avuto luogo la celebrazione delle esequie nella Diocesi in cui è avvenuto il decesso”. Inoltre per “i fedeli il cui corpo è stato cremato dopo la celebrazione del Rito delle esequie nella diocesi in cui è avvenuto il decesso, si può celebrare l’Eucaristia in suffragio del defunto ma solo dopo che l’urna sia stata deposta al cimitero e non alla presenza dell’urna stessa” e che “in nessun caso è consentito ai fedeli conservare le urne con le ceneri dei loro cari nelle private abitazioni o in altri luoghi che non siano il cimitero ed è quindi assolutamente vietato portare in chiesa l’urna con le ceneri in occasione delle sante messe in suffragio del defunto anche laddove si tratti del Trigesimo o del Primo anniversario”. Considerato che ogni singolo caso che differisca in tutto o in parte”venga
fatto oggetto di discernimento insieme all’Ordinario da parte di ogni sacerdote”.