(Strasburgo) Il presidente del Parlamento europeo “gode di un’ampia gamma di poteri esecutivi e rappresentativi, che si estendono a tutti i poteri necessari per presiedere ai lavori del Parlamento e per garantirne il corretto svolgimento”. La precisazione viene dagli uffici dell’Eurocamera, mobilitati per la sessione d’insediamento (15-19 luglio) a Strasburgo. Ma come viene eletto il presidente? I candidati possono essere presentati da un gruppo politico o da un gruppo di deputati che raggiunge la soglia minima, vale a dire 1/20 dei deputati. Prima della votazione, i candidati possono intervenire in aula per un massimo di cinque minuti, specifica una nota informativa. L’elezione si svolge a scrutinio segreto e richiede la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Le schede bianche o nulle non sono prese in considerazione. La scadenza per le candidature alla presidenza è fissata per lunedì 15 luglio alle 19. “Se nessun candidato viene eletto al primo turno di votazioni, gli stessi o altri candidati possono ripresentarsi per un secondo turno, alle stesse condizioni. Un terzo turno può aver luogo, se necessario, sempre con le stesse regole. Se nessuno dei candidati viene eletto al terzo turno di votazione, i due candidati con il maggior numero di voti al terzo turno procedono a un quarto e ultimo turno di votazione, in cui risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti”. Le votazioni vengono effettuate con schede elettorali, non per voto elettronico. Una volta eletto, il nuovo presidente assumerà il ruolo e potrà pronunciare un discorso di apertura.