Fenomeni soprannaturali: Dottrina della fede, i 6 possibili voti finali al termine del discernimento

Sono 6 i “possibili voti finali” al termine del discernimento sui presunti fenomeni di origine soprannaturale. Nihil Obstat, Prae oculis habeatur, Curatur, Prohibetur et obstruatur, Declaratio de non supernaturalitate. Nel “Nihil Obstat” – si legge nelle nuove norme diffuse oggi – “non viene espressa certezza sull’autenticità soprannaturale, ma si riconoscono segni di un’azione dello Spirito”, e si incoraggia il vescovo “a valutare il valore pastorale e a promuovere la diffusione del fenomeno, compresi i pellegrinaggi”. Nel secondo possibile voto finale, “si riconoscono segni positivi, ma ci sono anche elementi di confusione o rischi che richiedono discernimento e dialogo con i destinatari”, lasciando aperta la possibilità ad una “chiarificazione dottrinale se ci sono scritti o messaggi associati al fenomeno”. Col terzo possibile voto finale, si segnala che “sono presenti elementi critici, ma c’è una diffusione ampia del fenomeno con frutti spirituali verificabili”: si sconsiglia, inoltre, “un divieto che potrebbe turbare i fedeli, ma si invita il vescovo a non incoraggiare il fenomeno”. Attraverso il quarto possibile voto finale, si sancisce che “le criticità non sono legate al fenomeno stesso, ma all’uso improprio fatto da persone o gruppi: in questo caso, la Santa Sede “affida al vescovo o a un delegato la guida pastorale del luogo”. Nel quinto possibile voto finale, si afferma che “nonostante alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi sono gravi”, con la richiesta del Dicastero al vescovo “di dichiarare pubblicamente che l’adesione non è consentita e di spiegare le ragioni della decisione”. Nel sesto possibile voto finale, “il vescovo è autorizzato a dichiarare che il fenomeno non è soprannaturale basandosi su prove concrete, come la confessione di un presunto veggente o testimonianze credibili di falsificazione del fenomeno”. Nelle nuove norme, inoltre, si indicano le procedure da seguire: spetta al vescovo esaminare i casi e sottoporlo al Dicastero per l’approvazione. Al vescovo è chiesto di “astenersi dal fare pubbliche dichiarazioni relative all’autenticità o soprannaturalità, e anche di vigilare affinché non vi sia confusione e non si alimenti il sensazionalismo”. Nel caso gli elementi raccolti “sembrino sufficienti”, il vescovo costituirà una commissione d’indagine annoverando tra i suoi membri almeno un teologo, un canonista e un perito scelto in base alla natura del fenomeno.

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