Se l’imposizione di restrizioni sui finanziamenti esteri ai partiti politici e alle campagne elettorali sono in linea con pratiche e standard internazionali, le disposizioni della legge ungherese sulla tutela della sovranità nazionale travalicano il contesto elettorale e “coprono l’attività politica in senso lato, nonché le campagne per il cambiamento sociale”, senza che ciò sia motivato dalle autorità ungheresi. Così afferma la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa in un parere sulla legge ungherese citata. Il nuovo reato di “influenza illecita sulla volontà degli elettori”, previsto dalla norma, “è compatibile con gli standard internazionali”, ma sarà necessario introdurre modifiche “per tenere conto di alcune eccezioni alle nuove restrizioni e chiarire alcune definizioni”. Invece non ha condivisibile base giuridica e non è giudicato necessario dalla Commissione il neonato “Ufficio per la tutela della sovranità” che dovrebbe fungere da garante dell’“identità costituzionale”. Infatti, in uno Stato democratico sono i tribunali e le forze dell’ordine che forniscono garanzie contro l’ingerenza nell’esercizio dei diritti fondamentali. Inoltre l’Ufficio è rubricato come “organo dell’amministrazione statale”, di nomina politica e perciò non può essere considerato indipendente. Le competenze estremamente ampie, i contorni poco definiti rappresentano secondo la Commissione un alto rischio che l’Ufficio e le sue attività “abbiano un effetto dissuasivo sul dibattito libero e democratico in Ungheria”.