Santa Sede: procedura in materia di “segnalazioni” all’Ufficio del Revisore generale

“Fornire indicazioni sulle modalità di invio” delle segnalazioni di “situazioni particolari connesse a: anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse  finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode”, e sulla relativa gestione da parte dell’Ufficio del Revisore generale (Urg). È l’obiettivo della procedura in materia di segnalazioni all’Ufficio del Revisore generale, diffusa oggi. Tra i soggetti segnalanti, si legge nel documento, figurano “i membri, gli officiali e i dipendenti delle varie Istituzioni curiali e delle Istituzioni ad essa collegate e dello Stato della Città del Vaticano; i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede; le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli Enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; i collaboratori e i consulenti dello Stato della Città del Vaticano, della Santa Sede e di tutte le Istituzioni, gli Organismi e gli Enti collegati o che vi fanno riferimento, con qualsivoglia tipologia di incarico o di contratto; qualsiasi persona fisica cliente, fornitore, appaltatore o subappaltatore; ovvero dipendente o collaboratore di imprese che intrattengono rapporti con lo Stato della Città del Vaticano, con la Santa Sede o con Istituzioni, gli Organismi e gli Enti collegati o che vi fanno riferimento; ogni altra persona titolare, anche di fatto, di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede o nello Stato Città del Vaticano, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico”. Le segnalazioni di coloro che anche la Santa Sede, adottando la dicitura internazionale, chiama “whistleblower” possono riguardare “comportamenti impropri che rappresentano una minaccia o un danno al bene comune”, come “irregolarità contabili, false dichiarazioni” o “comportamenti volti a ostacolare la presentazione di segnalazioni, a violare i relativi obblighi del segreto d’ufficio o a discriminare il segnalante”. Le segnalazioni all’Urg, si precisa nel testo, presentate in forma scritta o orale, “non dovranno riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o colleghi per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure vigenti”. Nessun seguito verrà dato, inoltre, alle segnalazioni effettuate in forma anonima. Tra i compiti del Revisione generale rientra quello di custodire  “la confidenzialità, l’integrità e la sicurezza delle segnalazioni” e di garantire la riservatezza dell’identità del soggetto segnalante. “L’identità della persona che fa una segnalazione può essere rivelata soltanto all’Autorità giudiziaria vaticana quando quest’ultima, con decisione motivata, ne affermi la necessità a fini di indagine o di attività giudiziaria”, si legge infatti nel documento: “Tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all’attività di analisi delle segnalazioni ricevute sono tenuti al segreto d’ufficio”. Terminato l’esame delle segnalazioni, il Revisore generale le presenta con una relazione al Prefetto della Segreteria per l’Economia e, qualora lo ritenga necessario, anche al Cardinale coordinatore del Consiglio per l’Economia. Rimane comunque l’obbligo di segnalazione all’Autorità giudiziaria.

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