Saranno i Cet (Comitati etici territoriali) gli organismi competenti a “rendere il parere in materia di suicidio assistito”. Lo stabilisce il Comitato nazionale per la bioetica che ieri sera ha pubblicato la sua risposta alla richiesta di un parere in materia da parte del ministero della Salute. “A prescindere da qualsiasi posizione sul tema stesso del suicidio assistito”, si legge nel comunicato che accompagna il parere, il Cnb ritiene che “la competenza possa essere attribuita ai Cet di cui al decreto del 26 gennaio 2023 (‘Individuazione di quaranta comitati etici territoriali’), presenti in modo uniforme nel Paese”. Nelle Regioni nelle quali i Cet non fossero presenti, “tale compito potrebbe essere affidato ai Comitati etici esistenti che non sono inclusi nell’elenco dei quaranta”.
Secondo il Cnb, il Comitato etico così identificato deve “istituire al suo interno, in un approccio ‘caso per caso’, una commissione integrata con esperti esterni. Tenendo presente i bisogni fisici, psicologici e spirituali della persona coinvolta e il rispetto della legge 38/2010, appaiono essenziali le seguenti figure: il medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali, il medico anestesista rianimatore, lo psicologo, il medico di medicina generale e l’esperto in diritto. Va, inoltre, sentito il familiare o il fiduciario indicato dal paziente o in loro assenza l’amministratore di sostegno”. A seconda della problematica clinica “dovrebbero essere poi coinvolti i medici specialisti che hanno in cura e/o sono competenti sul caso del paziente” e deve essere fatto ogni sforzo per evitare “approcci troppo differenziati o addirittura contrastanti nella valutazione delle condizioni indicate dalla Corte costituzionale, in particolare per quanto riguarda – in assenza di una definizione normativa applicabile in modo uniforme a livello nazionale – le possibili interpretazioni della nozione di ‘trattamenti di sostegno vitale'”. Infine, il Cnb individua in “un adeguato percorso di cure palliative” la “principale risorsa utile per contenere la richiesta di suicidio medicalmente assistito” e sottolinea, pertanto, “l’importanza di una effettiva applicazione in tutto il territorio nazionale della legge 38/2010 e dell’art. 1, comma 83, della legge 197/2022”.