Suicidio assistito: Gambino (Scienza&Vita), “nel nostro ordinamento non esiste un diritto alla morte”. “Regione non ha competenza, serve disciplina di carattere nazionale”

“È preliminare a qualsiasi eventuale analisi e discussione del merito della proposta ‘sciogliere’ il ‘nodo’ problematico della competenza legislativa: una legge sul suicidio medicalmente assistito potrebbe essere adottata dal legislatore regionale? La Regione ha competenza in materia di fine vita?”. A porre l’interrogativo è Alberto Gambino, presidente nazionale di Scienza&Vita, tra gli esperti convocati in audizione circa la proposta di legge regionale del Friuli Venezia Giulia sul suicidio assistito.
“Quando parliamo di fine vita, stiamo trattando il tema della disponibilità della vita umana e la materia degli atti di disposizione del corpo […]; essendo in gioco valori così importanti e i diritti fondamentali della persona, di rilevanza costituzionale, non può non imporsi l’esigenza di una disciplina di carattere nazionale. Tale riflessione porta inevitabilmente a escludere una normativa regionale sul fine vita”, osserva l’esperto.
Entrando nel merito della proposta, il giurista rileva “alcune lacune gravissime” e richiama la sentenza n. 242 del 2019 con la quale la Corte costituzionale “ribadisce l’inviolabilità del diritto alla vita, primo dei diritti”, e la sentenza n. 50 del 2022 con la quale la stessa Consulta ribadisce che “non esiste nel nostro ordinamento un diritto alla morte e che ad essere inviolabile non è il diritto al suicidio assistito ma il diritto alla vita, matrice di ogni diritto”. Nel testo della proposta, l’analisi di Gambino, “si rileva poi la totale mancanza del pre-requisito dell’aver intrapreso un percorso di cure palliative, condizione per ogni scelta nel fine vita per la Corte costituzionale”. “Va anche evidenziato che, qualora il suicidio assistito fosse definito un diritto inviolabile, allora bisognerebbe prevedere l’obiezione di coscienza”, puntualizza il presidente di Scienza& Vita, secondo il quale “nello spirito della sentenza della Consulta, andrebbe anche chiarito e delimitato il requisito ‘persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale’, visti i recenti casi di interpretazione ‘ampia’ del requisito stesso”. Gambino evidenzia infine “la mancanza di una esclusione per i minorenni, così come ogni riferimento alla terminalità”.
In definitiva, conclude, “nella sua attuale formulazione, questa proposta di legge regionale appare ‘allineata’ ai tentativi sempre più frequenti – su vari fronti e a vari livelli – di rendere disponibile la vita umana, soprattutto se fragile e compromessa dalla malattia”.

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