“Il decreto Caivano può essere migliorato”. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), Carla Garlatti, è intervenuta nell’iter di conversione con un parere indirizzato ai presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato. Garlatti ha chiesto ad esempio che sia data immediata comunicazione al tribunale per i minorenni in tutti i casi nei quali il decreto preveda la convocazione da parte del questore. “In questo modo si potrà intervenire tempestivamente sui segnali di disagio, anche nel caso di minorenni di 14 anni, per offrire un programma rieducativo ai ragazzi che manifestano segni di devianza. Ci sono comportamenti che, pur non essendo reati, possono rappresentare un campanello d’allarme: intercettarli per tempo consente di arrivare prima che essi si trasformino in condotte penalmente rilevanti”.
Quanto all’ampliamento dei casi in cui si può ricorrere alla misura del carcere in fase cautelare l’Autorità garante ha segnalato due criticità. La prima è che si sta imboccando una strada che fa fare un passo indietro rispetto a un sistema penale minorile che considera la reclusione dei minorenni come extrema ratio. La seconda criticità riguarda il sistema italiano: “La vera emergenza non è quella di prevedere un maggior ricorso al carcere – scrive Garlatti nel parere – ma quella di potenziare le strutture, sia carcerarie sia comunitarie, per renderle luoghi di efficace e reale recupero dei minorenni. È necessario chiedersi, prima di tutto, quale debba essere il fine di un periodo di carcerazione, non limitarsi al mezzo”.
“È inoltre fondamentale – prosegue Garlatti – prevedere il rafforzamento e la creazione delle comunità terapeutiche: la salute mentale degli adolescenti, soprattutto quelli appartenenti a contesti di marginalità e svantaggio sociale nonché quelli detenuti che spesso sviluppano una dipendenza agli psicofarmaci, è l’elefante nella stanza che le politiche pubbliche continuano a ignorare”.
L’Autorità garante ha inoltre espresso perplessità rispetto alla previsione che esclude la possibilità di ricorrere alla misura della messa alla prova nelle fasi successive quando questa sia stata concessa in fase preliminare e abbia avuto esito negativo. “La possibilità di accedere alla messa alla prova deve essere garantita in ogni fase quando si ha a che fare con minorenni, perché questi potrebbero maturare la consapevolezza di quanto commesso in un momento successivo del procedimento: non si possono applicare automatismi”.