Coronavirus Covid-19: Corte Costituzionale, tamponi rapidi e test sierologici solo in farmacia e non in parafarmacia

“La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole”. Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal Tar delle Marche sull’art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.
In una nota diffusa dall’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale si afferma che la Consulta “ha ritenuto che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie – che sono esercizi commerciali – e le farmacie – che rientrano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale – permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo”. “Per fronteggiare la diffusione del Covid-19, è stato necessario erogare sull’intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del Ssn e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso. Tale scelta – conclude la nota – è stata reputata dalla Corte non irragionevole”.

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