Terzo settore: Corte Costituzionale, “infondate le censure su contributi a organizzazioni di volontariato, auspicabile intervento del Parlamento”

“Il sistema degli enti del Terzo settore è espressione di un pluralismo sociale che affonda le sue radici nei principi fondamentali della Costituzione e le attività di interesse generale svolte senza fini di lucro da questi enti realizzano anche ‘una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica’”. Lo afferma la Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 72 depositata oggi (redattore Luca Antonini), ha dichiarato infondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sull’articolo 76 del Codice del Terzo settore riguardante i contributi, in particolare per le ambulanze, riservati alle organizzazioni di volontariato.
La Corte – viene spiegato in una nota – ha rilevato che “sebbene il Codice abbia svolto senz’altro una funzione unificante, diretta anche a superare le precedenti frammentazioni e sovrapposizioni, ciò non ha però comportato un’indistinta omologazione dei diversi enti. Permangono, infatti, delle differenze anche nei regimi di sostegno pubblico”. “La necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura delle organizzazioni di volontariato determina un vincolo particolarmente stringente al mero rimborso delle spese, preordinato a esaltare la gratuità che connota l’attività del volontario. Il che – prosegue la Consulta – preclude la possibilità di ottenere dallo svolgimento dell’attività margini positivi da destinare all’incremento dell’attività stessa. Non è così, invece, per le imprese sociali, che possono percepire forme di corrispettivo dai destinatari delle prestazioni rese”.
“Pertanto, gli enti che strutturalmente sono caratterizzati in misura prevalente da volontari potrebbero essere esposti al rischio di non poter finanziare l’acquisto o il rinnovo di beni, come quelli considerati nella norma censurata”, ha rilevato la Corte, osservando che “sarebbe però un paradosso, vista la centralità che lo stesso Codice del Terzo settore assegna al volontariato, riconosciuto peraltro dalla giurisprudenza costituzionale come modello ‘dell’azione positiva e responsabile’ della persona e ‘modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche’”. Dichiarando la “non irragionevolezza della disposizione censurata, la Consulta ha però auspicato che il legislatore intervenga a rivedere in termini meno rigidi il filtro selettivo previsto dall’articolo 76 del Codice del Terzo settore”.

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