Il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo. Si tratta infatti di una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabile diritto al processo e alla difesa. È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 depositata oggi (redattore Luca Antonini) con cui ha dichiarato “irragionevole e lesiva del diritto di difesa – si legge in una nota – l’attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato là dove non prevede che questo beneficio possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l’attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria concluso con esito positivo”.
L’incostituzionalità, nei termini appena indicati, riguarda gli articoli 74, secondo comma, 75, primo comma, e 83, secondo comma, del Dpr n. 115 del 2002.
Nella sentenza viene anche spiegato che “è lesivo del diritto di difesa prevedere come obbligatorio un procedimento che può persino condizionare l’esercizio del diritto di azione e non assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato”. La pronuncia precisa che quando una “scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l’effettività dell’accesso alla giustizia” vengono “nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.) e l’intero impianto dell’inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell’art. 24 Cost.”.