È costituzionalmente illegittima la sanzione amministrativa fissa di 50mila euro a carico dei concessionari del gioco e dei titolari di sale giochi e scommesse per la violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo (ludopatia). Spetterà al legislatore stabilire una nuova sanzione nel rispetto della Costituzione, con i relativi limiti minimo e massimo. È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 185 depositata oggi (relatore Franco Modugno), con cui ha dichiarato illegittimo il sesto comma, secondo periodo, dell’articolo 7, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito nella legge n. 189 del 2012. “La norma censurata – si legge in una nota – puniva indistintamente l’inosservanza degli obblighi di avvertimento – indicazioni su tagliandi e apparecchi da gioco, esposizione di targhe e materiale informativo delle Asl – con una sanzione di considerevole severità e fissa, non modulabile dall’autorità amministrativa e dal giudice in base alle circostanze del caso concreto”. “La Corte – prosegue la nota – ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, l’attribuzione al giudice di un margine di discrezionalità nella commisurazione della sanzione – non solo penale, ma anche amministrativa – tra un minimo e un massimo, così da adeguarla alla specificità del singolo caso, rappresenta la naturale attuazione di principi costituzionali, a cominciare da quello di eguaglianza”. “La fissità della sanzione – viene osservato – impedisce di tener conto della diversa gravità dei singoli illeciti, che dipende dall’ampiezza dell’offerta di gioco e dal tipo di violazione commessa. In particolare, quanto alle inadempienze relative alle sale giochi, la gravità varia secondo la dimensione e l’ubicazione della sala, il grado di frequentazione, il numero di apparecchi da gioco e il carattere totale, o solo parziale, dell’inosservanza degli obblighi. Ciò comporta che la sanzione fissa possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto all’illecito commesso e, quindi, costituzionalmente illegittima”.