Non è ragionevole, e contrasta con l’effettività del diritto di difesa, che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero. È quanto ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 157 depositata oggi (redattrice Emanuela Navarretta), dichiarando illegittimo l’articolo 79, comma 2, del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Ue di dimostrare di aver fatto tutto il possibile, in base a correttezza e diligenza, per presentare la richiesta documentazione, e quindi di produrre una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione. “Con la sentenza depositata oggi – spiega una nota – la Corte ha uniformato, sotto il profilo della certificazione dei redditi prodotti all’estero, la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario a quanto richiesto dal principio di autoresponsabilità e a quanto già previsto per il processo penale, non essendoci, quanto all’aspetto citato, alcuna ragione per differenziarli”.