Mafia e terrorismo: Corte Costituzionale, illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali dei condannati che scontino la pena fuori dal carcere 

Contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 137, depositata oggi (relatore Giuliano Amato), con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzione del comma 61, e, in via consequenziale, del comma 58 dell’articolo 2 della legge n. 92 del 2012.
Per questo, spiega una nota, “è irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali. Sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere”.

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