Se non è disponibile un’accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio, un minore non accompagnato non può essere oggetto di una decisione di rimpatrio. Questo dice oggi una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che è stata interpellata dai Paesi Bassi relativamente alla vicenda di un ragazzo nato in Guinea nel 2002 e approdato, solo, ad Amsterdam: a 15 anni si è visto rifiutare dalle autorità competenti ogni possibile autorizzazione a restare nel Paese, il che corrisponde a un ordine di rimpatrio. Ma poiché il ragazzo non aveva contatti con la famiglia di origine e un “dove andare”, ha fatto ricorso al giudice. Ora la normativa dei Paesi Bassi prevede una distinzione tra i minori non accompagnati di età inferiore ai quindici anni, per i quali un’indagine sull’esistenza di un’accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio deve essere effettuata prima dell’adozione di una decisione, e chi ha più di 15 anni, come nel caso in questione: in questi casi l’indagine non viene svolta, si attende che i minori raggiungano la maggiore età e poi si dà esecuzione alla decisione di rimpatrio. Ed è lo stesso giudice del ricorso ad aver interpellato la Corte di giustizia per capire se queste distinzioni di età per i minori siano conformi con il diritto dell’Ue. La risposta dei giudici del Lussemburgo è che non si può “operare una distinzione tra i minori non accompagnati in base al solo criterio della loro età” per verificare che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un’accoglienza adeguata per il minore.