Abusi: Vademecum Congregazione Dottrina della fede, su obbligo di denuncia “rispettare le leggi dello Stato” e “volontà presunta vittima”

“L’indagine previa non è un processo, e il suo scopo non è raggiungere la certezza morale in merito allo svolgimento dei fatti oggetto dell’accusa”. A ribadirlo è il Vademecum della Congregazione per la Dottrina della fede su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, in cui si ricorda che nell’indagine previa “l’importante è ricostruire, per quanto possibile, i fatti su cui si fonda l’accusa, il numero e il tempo delle condotte delittuose, le loro circostanze, le generalità delle presunte vittime, aggiungendo una prima valutazione dell’eventuale danno fisico, psichico e morale procurato”. Se l’Ordinario o il Gerarca competente ritiene opportuno avvalersi di altra persona idonea per svolgere l’indagine, “la stessa persona non potrà in esso svolgere la funzione di giudice”, si precisa nel testo. La denuncia di un abuso non può “generare pregiudizi, ritorsioni, discriminazioni”: di qui la necessità, per chi compie l’indagine, di tutelare la “buona fama”, che “è un diritto dei fedeli”. Qualora, però, “sia in pericolo il bene comune, la diffusione di notizie circa l’esistenza di un’accusa non costituisce necessariamente una violazione della buona fama”. Non mancano, nel testo, indicazioni per la diffusione di una notizia di reato: “Soprattutto quando si debbano diffondere pubblici comunicati in merito, bisogna adoperare ogni cautela nel dare informazioni sui fatti, per esempio usando una forma essenziale e stringata, evitando clamorosi annunci, astenendosi del tutto da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o innocenza della persona segnalata”. Nei pubblici comunicati o nelle comunicazioni private, inoltre, va evitata “qualsiasi affermazione a nome della Chiesa, dell’Istituto o Società, o a titolo personale, in quanto ciò potrebbe costituire un’anticipazione del giudizio sul merito dei fatti”. “Le denunce, i processi e le decisioni relative ai delitti sono soggette al segreto di ufficio”, si ricorda nel testo: “Questo non toglie che il denunciante – soprattutto se intende rivolgersi anche alle autorità civili – possa rendere pubbliche le proprie azioni. Inoltre, poiché non tutte le forme di notitiae de delicto sono denunce, si può eventualmente valutare quando ritenersi obbligati al segreto, sempre tenuto presente il rispetto della buona fama”. Quanto all’obbligo dell’Ordinario o del Gerarca di “dare comunicazione alle autorità civili della notitia de delicto ricevuta e dell’indagine previa aperta”, per il dicastero pontificio i principi applicabili sono due: “Si devono rispettare le leggi dello Stato; si deve rispettare la volontà della presunta vittima, sempre che essa non sia in contrasto con la legislazione civile e incoraggiando l’esercizio dei suoi doveri e diritti di fronte alle autorità statali, avendo cura di conservare traccia documentale di tale suggerimento, evitando ogni forma dissuasiva nei confronti della presunta vittima”.

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