Solo le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3” possono usufruire dell’esenzione dell’Iva, così come previsto dal Decreto Rilancio. A precisarlo è una circolare dell’Agenzia delle Dogane, spiegando che l’esenzione è valida solo per le mascherine “chirurgiche”, in quanto dispositivi medici (Dm), e per le “mascherine Ffp2 e Ffp3”, in quanto dispositivi di protezione individuale (Dpi), mentre per le “mascherine generiche (o filtranti)” resta in vigore l’aliquota ordinaria del 22%. Nello specifico, la circolare spiega che “le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale; pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione contenuta nell’articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa”. Il documento conferma che l’esenzione dell’Iva decorre dalla data del 19 maggio scorso e fino al prossimo 31 dicembre, “non essendo in alcun modo configurabile un’efficacia retroattiva”. Infine, a partire dal 1° gennaio 2021, alle cessioni e alle importazioni di questi dispositivi verrà applicata l’aliquota Iva nella misura del 5%.