Suicidio assistito: Spagnolo (Univ. Cattolica), “Codice deontologico non può non tener contro dell’orientamento giuridico”

“Un codice deontologico risulta dall’insieme di tre tipologie di norme: le norme etiche; le norme deontologiche propriamente dette, ossia legate alla professione; le norme giuridiche. Come tale, non può non tener conto dell’orientamento giuridico, non tanto per adeguarvisi, ma per una sorta di conciliazione”. Così Antonio G. Spagnolo, direttore dell’Istituto di bioetica dell’Università Cattolica del Sacro cuore,in un’intervista al Sir ommenta in questi termini la decisione della Fnomceo di stabilite la non punibilità disciplinare del medico che liberamente sceglie di agevolare il suicidio di un paziente, ove ricorrano le condizioni poste dalla Corte costituzionale, allineandola così alla non punibilità penale. Il bioeticista richiama il precedente della legge 194: “il Codice antecedente al ‘78 conteneva l’indicazione che il medico non poteva procurare l’aborto; con la legge 194 è stata inserita la possibilità di effettuarlo pur richiamando il diritto all’obiezione di coscienza”. Anche allora “il Codice venne accusato di essersi adeguato alla norma tradendo per così dire il giuramento di Ippocrate”, ma per Spagnolo “la decisione della Fnomceo rispecchia il tentativo di tenere insieme l’aspetto etico e l’aspetto giuridico; in linea generale mi sembra che il medico cosciente e coerente non ne verrà influenzato: la sua integrità personale non viene intaccata né dalle modificazioni introdotte dalla Corte né da queste ultime indicazioni”. Quanto all’obiezione di coscienza, a differenza della legge sull’aborto, pur rimandando “ad un’attuazione legislativa”, la Corte “depenalizza l’atto ma non stabilisce l’obbligo del medico a compierlo”. Dunque, il medico “può astenersi senza correre il rischio di essere incriminato”. “Non ci troviamo di fronte alla modifica dello spirito del Codice deontologico – conclude Spagnolo -, bensì ad una modalità di conciliazione” tra “il saldo mantenimento del principio del non uccidere e un approccio che possa tener conto di coloro che di fronte a questo principio decidano in coscienza di venire incontro alla volontà del paziente”.

 

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