“I cittadini extra Ue in Italia (con permesso unico o soggiornanti di lungo periodo) hanno diritto ad assegni familiari anche per familiari a carico residenti fuori dall’Ue”: lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia Ue, in relazione alla ricorso di due cittadini stranieri presenti in Italia. “WS è cittadino dello Sri Lanka. VR è cittadino del Pakistan. Entrambi risiedono e lavorano regolarmente in Italia. WS è titolare di un permesso unico di lavoro, mentre VR è titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata. WS e VR hanno a carico i rispettivi familiari (moglie e figli), anch’essi cittadini dei rispettivi Paesi extra Ue d’origine, e per loro beneficiano, secondo la legge italiana, di assegni familiari”, spiega una nota circa la sentenza. “In base alla legge italiana, tali assegni sono stati tuttavia negati dall’Inps a WS e a VR per i periodi nei quali i loro familiari a carico sono rimasti residenti nei rispettivi Paesi d’origine. WS e VR si sono allora rivolti alla giustizia italiana, chiedendo il riconoscimento degli assegni familiari anche per i suddetti periodi”.
“Con le odierne sentenze, la Corte ricorda che, in mancanza di armonizzazione a livello di Unione dei regimi di sicurezza sociale, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo per il quale sono concesse. Tuttavia, ai sensi delle direttive, nell’esercitare tale facoltà, gli Stati membri devono rispettare il principio di parità di trattamento tra cittadini extra Ue soggiornanti di lungo periodo o ammessi nello Stato membro a fini lavorativi, da un lato, e cittadini nazionali, dall’altro, per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali”. Pertanto, “è contraria al diritto dell’Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono”.