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Terremoto Centro Italia: Mattarella promulga la legge. Poi solleva rilievi critici al premier Conte

“Signor presidente, ho promulgato in data odierna la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 recante ‘Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016’, approvata in via definitiva lo scorso 19 luglio”. Inizia così la lettera che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha inviato oggi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver promulgato ieri la legge che converte il “decreto terremoto”. Nella lettera emergono però vari rilievi rispetto a un testo di molto cresciuto per volume (da uno a 21 articoli) e che lascia intravvedere il rischio-abusivismo per le casette realizzate nel dopo sisma. “Si tratta – scrive Mattarella – di un provvedimento legislativo i cui contenuti sono stati, in sede di conversione, notevolmente ampliati rispetto a quelli originari del decreto legge, composto da un solo articolo volto a prorogare e sospendere i termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi. All’interno della legge di conversione trovano sede numerose altre disposizioni – contenute in ventuno ulteriori articoli – che disciplinano in chiave emergenziale, tra l’altro, i contributi e i finanziamenti per gli interventi di ricostruzione e recupero degli immobili, il ripristino dell’agibilità degli edifici, la riduzione degli oneri burocratici e amministrativi”. Il presidente della Repubblica scrive: “Non posso fare a meno di segnalare taluni aspetti di criticità dell’articolo 07 che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità”.
Tale articolo sostituisce integralmente l’art. 8-bis del Dl n. 189 del 2016, relativo a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Secondo Mattarella, “la nuova previsione, in tema di ‘Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative’, stabilisce al comma 1 che, nelle aree colpite dal terremoto e in deroga alla necessità della previa comunicazione all’amministrazione dell’avvio dei lavori, possono essere utilizzati, in sostituzione di immobili destinati ad abitazione principale e dichiarati inagibili, opere, manufatti leggeri, anche prefabbricati, e analoghe strutture, realizzati o acquistati nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione, purché amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee”. Si prevede altresì “l’obbligo di demolire o rimuovere dette opere nonché di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato”. Il comma 2 “stabilisce poi l’inapplicabilità delle sanzioni penali di cui all’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato”.