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Terremoto Centro Italia: Mattarella promulga la legge. Al governo chiede modifiche “in tempi brevi”

Infine, il comma 3 prevede, come si legge nella lettera inviata oggi dal presidente Mattarella al premier Conte, che “le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci”. Secondo la missiva del capo dello Stato, “i profili di criticità della disciplina concernono le previsioni dei commi 2 e 3”. Nel comma 2 “si stabilisce una inedita sospensione della punibilità, testualmente riferita solo alle sanzioni penali di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, mentre nulla si prevede in riferimento ad altre fattispecie (in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette) che sovente ricorrono nelle ipotesi di realizzazione di opere in assenza delle prescritte autorizzazioni in zone soggette a vincoli. Pertanto, la ratio dell’intervento, volta a consentire l’utilizzo temporaneo di tali manufatti, potrebbe essere vanificata dalla possibile configurabilità di altre responsabilità penali non precluse da questa norma”. Inoltre, “la opportuna limitazione temporale dell’inapplicabilità delle sanzioni prevede quale termine finale il ‘novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato’. Tale evento, tuttavia, potrebbe non verificarsi mai, come ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria, determinando, di fatto, la protrazione della inapplicabilità sine die e il conseguente utilizzo perpetuo dell’immobile ‘abusivo’, che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione. La disciplina andrebbe quindi opportunamente rivista al fine di escludere le conseguenze prima esposte”.
Il comma 3 prevede l’“inefficacia” – oltre che dei provvedimenti amministrativi – anche del sequestro preventivo. “La disposizione risulta asistematica e lesiva della intangibilità ex lege dei provvedimenti giudiziari, sottraendo – scrive ancora Mattarella – alla magistratura la esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro (articoli 321 e 355 c.p.p.). Peraltro, la norma contempla il solo sequestro preventivo, non prendendo in considerazione quello ‘probatorio’ (art. 354 c.p.p.), che ben può essere disposto in caso di attività edilizia svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni”. Il presidente della Repubblica rimette dunque “alla valutazione del Governo l’individuazione dei modi e delle forme di un intervento normativo idoneo a ricondurre a maggiore efficacia, in tempi necessariamente brevi, la disciplina in questione”.