Sentenza

Corte di giustizia Ue: sentenza su testimoni di Geova in Finlandia, “comunità religiosa responsabile trattamento dati personali raccolti con il porta a porta”

(Bruxelles) “Una comunità religiosa, come quella dei testimoni di Geova, è responsabile, congiuntamente ai suoi membri predicatori, del trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta”: lo stabilisce la Corte di giustizia europea con una sentenza resa nota questa mattina a Lussemburgo, dove ha sede la magistratura Ue. “Il 17 settembre 2013, la tietosuojalautakunta (commissione finlandese per la protezione dei dati) ha vietato alla Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta (comunità religiosa dei testimoni di Geova in Finlandia) di raccogliere o trattare dati personali, nell’ambito dell’attività di predicazione porta a porta effettuata dai suoi membri, senza che siano soddisfatti i requisiti legali per il trattamento di tali dati”, spiega una nota. I membri di tale comunità, “nell’ambito della loro attività di predicazione porta a porta, prendono appunti sulle visite effettuate a persone che né essi, né la comunità conoscono. I dati raccolti possono comprendere il nome e l’indirizzo delle persone contattate porta a porta e informazioni sul loro credo religioso e sulla loro situazione familiare. Essi sono raccolti a titolo di promemoria, per poter essere consultati ai fini di un’eventuale visita successiva, senza che le persone interessate vi abbiano acconsentito o ne siano state informate”.
La comunità dei testimoni di Geova e le congregazioni che ne dipendono “organizzerebbero e coordinerebbero l’attività di predicazione porta a porta dei loro membri, in particolare, predisponendo mappe sulla cui base – spiega ancora l’Alta corte Ue – sarebbe realizzata una ripartizione in zone tra i membri predicatori e tenendo schedari sui predicatori e sul numero di pubblicazioni della comunità diffuse da questi ultimi”. Inoltre, le congregazioni della comunità dei testimoni di Geova “gestirebbero un elenco delle persone che hanno espresso la volontà di non ricevere più visite da parte dei membri predicatori”. La domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) “è volta in sostanza ad accertare se la comunità sia soggetta al rispetto delle norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, per il fatto che i suoi membri, nell’esercizio della loro attività di predicazione possono essere indotti a prendere appunti trascrivendo il contenuto del loro colloquio e, in particolare, l’orientamento religioso delle persone cui essi hanno reso visita”.
Nella sentenza odierna, la Corte di giustizia considera anzitutto che l’attività di predicazione porta a porta dei membri della comunità dei testimoni di Geova “non rientra tra le eccezioni previste dal diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali”. La circostanza che l’attività di predicazione porta a porta sia tutelata dal diritto fondamentale alla libertà di coscienza e di religione, sancito all’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, “non ha l’effetto di conferirle un carattere esclusivamente personale e domestico, poiché essa va oltre la sfera privata di un membro predicatore di una comunità religiosa”. I trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dell’attività di predicazione porta a porta “devono quindi rispettare le norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali”.
La Corte conclude che il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali “consente di considerare una comunità religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale responsabile del trattamento dei dati personali”.