Sentenza

Ue: Corte di giustizia, “permesso di soggiorno vale anche per coniuge extracomunitario dello stesso sesso”

(Bruxelles) “La nozione di ‘coniuge’, ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione sulla libertà di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, comprende i coniugi dello stesso sesso”: lo afferma una nota stampa della Corte europea di giustizia a commento della sentenza odierna nella causa C-673/16. “Anche se gli Stati membri sono liberi di autorizzare o meno il matrimonio omosessuale, essi – si spiega – non possono ostacolare la libertà di soggiorno di un cittadino dell’Unione rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di un Paese non Ue, un diritto di soggiorno derivato sul loro territorio”. Si tratta per ora di casi limitati, ma la sentenza intende far chiarezza in base alle norme Ue. “Il sig. Relu Adrian Coman, cittadino rumeno, e il sig. Robert Clabourn Hamilton, cittadino americano, hanno convissuto – vi si legge – per quattro anni negli Stati Uniti prima di sposarsi a Bruxelles nel 2010. Nel dicembre 2012 Coman e il suo coniuge hanno chiesto alle autorità rumene informazioni circa la procedura e le condizioni in cui Hamilton potesse ottenere, in quanto familiare del sig. Coman, il diritto di soggiornare legalmente in Romania per un periodo superiore a tre mesi. Tale domanda era fondata sulla direttiva relativa all’esercizio della libertà di circolazione” (direttiva 2004/38/CE), “che permette al coniuge di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato tale libertà di raggiungere quest’ultimo nello Stato membro in cui soggiorna”.
In risposta a tale richiesta, le autorità rumene avevano informato le due persone interessate che Hamilton “godeva soltanto di un diritto di soggiorno di tre mesi, segnatamente per il motivo che egli non poteva essere qualificato in Romania quale ‘coniuge’ di un cittadino dell’Unione, dato che tale Stato membro non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso”. Coman e Hamilton hanno quindi proposto dinanzi ai giudici rumeni un ricorso diretto a “far dichiarare l’esistenza di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, per quanto riguarda l’esercizio del diritto di libera circolazione nell’Unione”. La Corte costituzionale della Romania, investita di un’eccezione d’incostituzionalità sollevata nell’ambito di tale controversia, ha quindi chiesto alla Corte di giustizia “se il sig. Hamilton rientri nella nozione di coniuge di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la sua libertà di circolazione e debba ottenere di conseguenza la concessione di un diritto di soggiorno permanente in Romania”. Con la sua sentenza odierna, la Corte di Lussemburgo “ricorda, innanzitutto, che la direttiva relativa all’esercizio della libertà di circolazione disciplina unicamente le condizioni di ingresso e di soggiorno di un cittadino dell’Unione negli Stati membri diversi da quello di cui egli ha la cittadinanza e non consente di fondare un diritto di soggiorno derivato a favore dei cittadini di uno Stato non-Ue, familiari di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possieda la cittadinanza”.
La direttiva “non può quindi fondare un diritto di soggiorno derivato a favore del sig. Hamilton nello Stato membro di cui il sig. Coman possiede la cittadinanza, la Romania”. La Corte ricorda, però, che, “in alcuni casi, cittadini di Stati non-Ue, familiari di un cittadino dell’Unione, che non potevano beneficiare, sulla base delle disposizioni della direttiva, di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino abbia la cittadinanza, possono tuttavia vedersi riconosciuto un simile diritto sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (disposizione che conferisce direttamente ai cittadini dell’Unione il diritto fondamentale e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)”. La Corte “constata che, nell’ambito della direttiva relativa all’esercizio della libertà di circolazione, la nozione di coniuge, che designa una persona unita ad un’altra da vincolo matrimoniale, è neutra dal punto di vista del genere e può comprendere quindi il coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione”. La stessa Corte precisa, peraltro, che “lo stato civile delle persone, a cui sono riconducibili le norme relative al matrimonio, è una materia che rientra nella competenza degli Stati membri e che il diritto dell’Unione non pregiudica tale competenza. Questi ultimi restano quindi liberi di prevedere o meno il matrimonio omosessuale. Essa rileva altresì che l’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale”.
La Corte intende dunque proteggere l’esercizio del diritto di un cittadino europeo di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri senza che tale libertà di circolazione possa avere norme diverse “da uno Stato membro all’altro in funzione delle disposizioni di diritto nazionale che disciplinano il matrimonio tra persone dello stesso sesso”.