Sentenza

Fisco: Corte Ue, legittimo il sistema degli “studi di settore” purché il contribuente possa adeguatamente difendersi

La normativa sugli studi di settore è conforme al diritto dell’Unione europea a patto che il soggetto passivo possa contestarne, ai fini della valutazione della propria specifica situazione, tanto l’esattezza quanto la pertinenza. Lo ha sentenziato la Corte di giustizia europea in merito al caso di una contribuente italiana che per l’anno 2010 si è vista più che raddoppiare i redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha comportato un aumento delle imposte dovute, tra cui l’Iva. Il tutto a seguito dell’applicazione dei cosiddetti “studi di settore”, il sistema induttivo per il calcolo del reddito che può potenzialmente essere realizzato in un determinato settore di attività.
Secondo la Corte Ue, la direttiva Iva “non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che, al fine di garantire l’esatta percezione dell’Iva e di prevenire l’evasione fiscale, determini l’importo dell’Iva dovuta da un soggetto passivo sulla base del volume d’affari complessivo, accertato induttivamente sulla scorta di studi settoriali approvati con decreto ministeriale”. “Tuttavia – precisa la sentenza – il soggetto passivo deve poter contestare, ai fini della valutazione della propria specifica situazione, tanto l’esattezza quanto la pertinenza dello studio di settore”. Inoltre, “il soggetto passivo dev’essere in grado di far valere le circostanze per le quali il volume d’affari dichiarato, benché inferiore a quello determinato in base al metodo induttivo, corrisponda alla realtà della propria attività nel periodo interessato”. E “laddove l’applicazione di uno studio di settore implichi per il soggetto passivo medesimo di dover eventualmente provare fatti negativi, il principio di proporzionalità esige che il livello di prova richiesto non sia eccessivamente elevato”.