Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che ridisegna il sistema delle sanzioni tributarie. Si tratta del nono provvedimento attuativo della delega attribuita al governo con la legge 111 del 9 agosto 2023 per realizzare la riforma fiscale. Il comunicato di Palazzo Chigi riferisce sinteticamente che il decreto riguarda “le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate e la riduzione delle sanzioni”. Il decreto interessa poi nello specifico le sanzioni penali, “con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati”, e le sanzioni amministrative, “prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni”.
In una nota diffusa dopo il Consiglio dei ministri, il viceministro dell’economia e delle finanze, Maurizio Leo, ha precisato che le sanzioni amministrative saranno ridotte a un terzo, “avvicinandole ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità”. Per quanto concerne le sanzioni penali, Leo ha osservato che “le norme relative alla non punibilità” verranno adeguate “agli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore, chi decide comunque di mettersi in regola, anche attraverso la rateizzazione, pagando l’intera imposta, le sanzioni (ridotte) e gli interessi”, mentre “verranno colpiti i comportamenti fraudolenti, simulatori ed omissivi a danno del fisco”.
Nella bozza di decreto portata in Consiglio dei ministri si prevede che la sanzione sia aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione, è incorso in altra analoga violazione. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista. Se invece la violazione presenta profili di particolare gravità, la sanzione prevista può essere aumentata fino alla metà. Stando sempre a quanto contenuto nella bozza, iI contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria, “provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta”, non è punibile, “sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Per il testo definitivo bisognerà comunque attendere il parere delle commissioni parlamentari competenti e il conclusivo ritorno in Consiglio dei ministri per l’approvazione finale del decreto.
Da segnalare, comunque, che nelle scorse settimane l’Agenzia delle entrate aveva diffuso i dati delle somme recuperate lo scorso anno in base alle norme vigenti, con la cifra record di 24,7 miliardi (+22% rispetto al 2022) a cui sono da aggiungere altri 6,7 miliardi frutto dell’attività svolta per contro di altri enti (Inps, Inail, ministeri, prefetture e comuni).