Nonostante l’esistenza di una buona normativa – quella del “codice rosso” per intenderci – il numero dei femminicidi continua ad aumentare. Purtroppo non è materia che si possa affrontare soltanto sul piano giudiziario, ma intanto – anche sulla scorta del recente, terribile caso di Giulia Tramontano – il governo intende potenziare le norme penali in vigore, agevolandone e velocizzandone l’applicazione e sviluppando soprattutto le misure a carattere preventivo. Nell’ultimo Consiglio dei ministri è stato quindi varato il disegno di legge “Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica” che ora sarà presentato in Parlamento per l’iter di approvazione.
Tra le principali misure contenute nel ddl – spiega Palazzo Chigi – c’è il rafforzamento e l’estensione del cosiddetto “ammonimento”, che viene disposto dal questore per garantire una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali.
La persona ammonita può subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente. In caso di reiterazione della condotta, la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte ma d’ufficio. Si ampliano inoltre i casi in cui si può applicare questa misura, includendo i “reati-spia” commessi nel contesto delle relazioni familiari ed affettive, attuali e passate. Si tratta di reati come percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento. Quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento, le pene vengono aumentate.
Nel disegno di legge – spiega ancora Palazzo Chigi – l’applicazione della misura cautelare in carcere è prevista non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la stessa misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Si estendono al tentato omicidio e alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Tra le misure più rilevanti del disegno di legge c’è anche l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di condotte perseguibili (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche. La nota di Palazzo Chigi fa l’esempio concreto delle chat o della condivisione di una posizione geografica. L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto.
Nel ddl compaiono norme orientate a rendere più rapidi i processi per violenza e si introduce l’obbligo di ciascun procuratore della Repubblica di individuare uno o più pm appositamente dedicati a questo settore.