Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale dal 1979 ma, forse, è ancora piuttosto sconosciuto agli elettori. L’avvicinarsi delle elezioni di giugno per il rinnovo dell’Assemblea Ue pone legittime domande ai cittadini: ai nuovi elettori, ma non solo.
Quali poteri ha in effetti il Parlamento europeo, con sedi a Strasburgo e Bruxelles, composto da 720 eurodeputati eletti in 27 Paesi che rimarranno in carica per 5 anni?
Occorre riconoscere che dal Trattato di Lisbona (2009) in poi, l’Assemblea ha assunto compiti e visibilità assai superiori rispetto al passato e attualmente detiene poteri legislativi, di bilancio e di “controllo democratico”. Ha il potere di approvare e modificare la legislazione, decide in merito al bilancio annuale dell’Ue – come chiarisce il trattato – su un piano di parità con il Consiglio (dove sono rappresentati gli Stati membri). Inoltre fa in modo che la Commissione e altre istituzioni e organi dell’Ue rendano conto del proprio operato.
L’Europarlamento detiene dunque anzitutto il potere legislativo. La grande maggioranza delle leggi comunitarie è approvata mediante la procedura legislativa ordinaria (denominata anche procedura “di codecisione”). Il Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini, e il Consiglio, rappresentante degli Stati, insieme definiscono regolamenti e direttive europee che diventano leggi per i 440 milioni di cittadini europei. Leggi che riguardano l’economia e il commercio, il mercato unico, trasporti e infrastrutture, la protezione dei consumatori, la protezione dell’ambiente, l’energia, alcuni aspetti della tutela della salute, la sicurezza, le comunicazioni, fino – una delle ultime normative Ue – l’intelligenza artificiale.
Vi sono poi altre procedure legislative nelle quali il Parlamento europeo interviene per “approvazione” (es.: approvazione di adesioni di nuovi Stati membri; approvazione collegio dei commissari) o per “consultazione” (procedura applicata in ambiti particolari come l’imposizione fiscale, il diritto in materia di concorrenza, la politica estera e di sicurezza comune).
Il Parlamento europeo stabilisce, inoltre, il bilancio annuale dell’Unione insieme al Consiglio, nel rispetto del “quadro finanziario pluriennale” (bilancio per sette anni) e controlla la spesa del bilancio stesso attraverso la “procedura di discarico” annuale. Quando si sente parlare di “fondi europei” e di finanziamenti a programmi Ue si chiama dunque in causa scelte assunte anche dall’Europarlamento.
Tra gli altri compiti principali del Parlamento vi è la nomina del presidente della Commissione: questo sarà uno dei primi compiti dopo le elezioni di giugno. “Gli Stati membri nominano un candidato per l’incarico, ma devono tenere conto dei risultati delle elezioni europee”. Sarà poi il Parlamento a eleggere il nuovo presidente della Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. “Se il candidato non ottiene i voti necessari, gli Stati membri devono proporne un altro entro un mese” mediante una riunione del Consiglio europeo. Dopo di che gli Stati membri indicheranno i loro candidati a far parte del collegio dei commissari: questi dovranno superare le “audizioni”, ovvero un severo esame dinanzi agli eurodeputati. Infine l’intera Commissione sarà sottoposta al voto di approvazione del Parlamento europeo.
Questi brevi accenni a ruolo e competenze del Parlamento europeo possono lasciar intuire l’importanza dello stesso “emiciclo” all’interno della “casa comune” europea. E quindi richiamare gli elettori al voto.
“Usa il tuo”: questo lo slogan adottato dall’Ue per richiamare i cittadini a far sentire la loro voce a giugno. Anche per evitare che siano altri a decidere per sé.
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