“E’ illogico e illegittimo impedire la regolarizzazione a chi ha perso il lavoro nelle more della procedura di emersione. Va revocata la circolare del Ministero dell’Interno del 21 aprile 2021, perché contrasta con le finalità del legislatore e nega il diritto ad un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri in fase di emersione”. È quanto chiedono in una lettera inviata al governo, ai Ministeri dell’Interno, della Salute, del Lavoro e dell’Agricoltura le organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti dei migranti Asgi, Amnesty international Italia, Arci, Acli, Oxfam Italia, ActionAid, Centro astalli, Senza confine, Cnca, Europasilo, Intersos, Casa dei diritti sociali, Medici del mondo Italia, Simm, Medu, Medici contro la tortura, Forum per cambiare l’ordine delle cose, Sanità di frontiera, ActionAid, Centro Astalli, Fondazione Migrantes, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, A Buon diritto Onlus, Comunità di Sant’Egidio e campagna “Ero Straniero”. Le disposizioni contenute nella circolare, sottolineano le organizzazioni, sono “illegittime” perché in contrasto con le norme in vigore, che prevedono che “se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, va rilasciato un permesso per attesa occupazione, grazie al quale l’interessato può cercare regolarmente un altro impiego”. “La regolarizzazione costituisce lo strumento per garantire la regolarità del soggiorno e un adeguato standard sanitario a migliaia di persone che vivono e lavorano in Italia da ormai lungo tempo, e non deve diventare materia di disputa politica, a discapito delle loro esistenze”, ricordano le associazioni, che auspicano la conclusione dei procedimenti amministrativi pendenti ormai da quasi un anno, “senza ulteriori stravolgimenti per mano di circolari o interpretazioni ministeriali”. I firmatari della lettera chiedono che venga “immediatamente revocata” la circolare del 21 aprile 2021 e diffuse precise indicazioni alle Questure per chiarire che: “In caso di cessazione del rapporto di lavoro con cui è stata avviata la procedura di emersione, vi sia il rilascio di un permesso per attesa occupazione a meno che non sia comprovato che la domanda non sia stata presentata strumentalmente per il rilascio del titolo di soggiorno; non sussistono limiti categoriali nell’accesso al nuovo impiego con diverso datore di lavoro”.