È venuto recentemente alla ribalta il caso del piccolo Ethan, sottratto a 6 mesi, ad agosto, alla mamma italiana dal suo ex compagno statunitense. La donna, originaria della Penisola sorrentina, spiega di non sapere esattamente dove si trovi il figlio e lancia appelli per essere aiutata a riavere il bambino. La vicenda ci offre uno spunto per parlare del fenomeno della sottrazione di minore da parte di uno dei due genitori in conflitto tra loro con Adriana Capozzoli, avvocato, mediatore familiare, socia professionista della Simef-Società italiana di mediatori familiari.
Ci sono molti casi in Italia?
Senz’altro si tratta di un fenomeno in aumento. Dai dati resi noti dal Ministero della Giustizia solo nel primo semestre del 2024 ci sono stati 89 nuovi casi e 308 sono quelli totali pendenti al giugno 2024. Per avere un’idea del fenomeno degli 89 casi del 2024 52 riguardano minori per cui l’Italia si è attivata nei confronti di Paesi stranieri (si parla di sottrazioni attive, ossia bambini portati dall’Italia in uno Stato estero) e 37 sono invece i Paesi stranieri che si sono presentati ai tribunali italiani. Per rimanere sul caso citato, dei casi pendenti al giugno 2024 15 sono quelli che riguardano gli Stati Uniti.
Cosa succede se il figlio sottratto viene portato all’estero?
Per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall’illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, sono state stipulate convenzioni internazionali che definiscono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti.
In particolare il riferimento normativo è la Convenzione dell’Aja del 1980
che si applica nelle relazioni tra gli Stati che l’hanno firmata o vi hanno aderito e che è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64.
Come ci si deve muovere nel caso ci si trovasse in una situazione del genere?
Il genitore che lamenta la sottrazione può rivolgersi all’Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia per avviare la procedura nello Stato in cui il minore è stato condotto. Immediatamente dopo il primo contatto, l’Autorità offre l’assistenza e le istruzioni per procedere (istruzioni che possono variare a seconda dello Stato in cui il minore è stato portato ed è trattenuto). Occorre fornire documenti e comunque ogni elemento non solo che possa chiarire il rapporto con il minore (ad esempio, il provvedimento giudiziario che stabilisce il regime di affidamento) ma anche che possa provare l’effettiva residenza abituale del minore in Italia (ad esempio l’attestato di frequenza alla scuola che il minore frequentava prima della sottrazione oppure l’attestato del medico pediatra che comprovi la continuità della presa in carico sanitaria). Successivamente l’Autorità centrale italiana contatta l’Autorità centrale dello Stato estero per attivare le ricerche per la localizzazione del bambino e ne comunica il risultato all’Autorità centrale italiana, insieme al resoconto delle dichiarazioni del genitore sottrattore. In questa prima fase, l’Autorità centrale estera incoraggia la composizione amichevole del contrasto e il ritorno del minore in Italia, anche tramite un tentativo di mediazione.
Se la mediazione non riesce, cosa avviene?
Se il genitore sottrattore non riporta volontariamente il minore in Italia, la fase successiva è l’attivazione della procedura giudiziaria per ottenere l’ordine di ritorno. In questi casi, l’Autorità centrale dello Stato estero solitamente facilita la ricerca dell’avvocato e fornisce le informazioni per ottenere l’assistenza legale gratuita, ove ne ricorrano le condizioni secondo la normativa interna dello Stato estero. Si avvia quindi il procedimento giudiziario nello Stato estero e in tali casi è fortemente raccomandato per il genitore vittima della sottrazione essere presente alle udienze. Poiché contro la decisione emessa in primo grado è possibile presentare impugnazione secondo le norme processuali proprie dello Stato in cui si svolge il giudizio, si comprende bene che la velocità e l’efficienza del sistema giudiziario è determinante. Una volta emesso l’ordine di ritorno, questo in alcuni casi non è immediatamente esecutivo. Per eseguirlo può essere necessario attendere l’esito dell’eventuale impugnazione. In ogni caso anche in questa fase è fortemente raccomandato partecipare alla fase esecutiva, ad esempio recandosi nello Stato in cui si trova il minore per prenderlo in consegna o partecipando a eventuali incontri di “riavvicinamento”, quando ciò sia contenuto del provvedimento del giudice.
Ci sono differenze a seconda dei Paesi in cui si portano all’estero i figli sottratti?
Molti sono gli Stati che hanno ratificato la convenzione dell’Aja. Le differenze sono legate soprattutto alle caratteristiche del sistema giudiziario di ciascuno Stato: l’efficienza e la velocità delle decisioni dei giudici e la collaborazione degli uffici è determinante. Grazie all’inserimento dei nomi del minore e del genitore sottrattore nelle banche dati delle forze internazionali ed europee di polizia (Interpol e Sirene), vengono attivate le ricerche in ambito internazionale, il che costituisce in molti casi una iniziale esigenza fondamentale.
Conosce casi in cui è stato impossibile rintracciare e riportare in Italia un bimbo sottratto all’altro genitore?
Vi sono casi in cui può essere più complesso e difficoltoso rintracciare e riportare il minore in Italia, ma la collaborazione tra i vari soggetti istituzionali consente senz’altro di limitare il più possibile tali casi.
In che tipo di coppie avviene per lo più un fenomeno del genere?
I fattori sono molteplici: indubbiamente le differenti provenienze geografiche e culturali rendono più complessa la tenuta di un progetto di coppia, soprattutto se avviene in uno Stato diverso da quello proprio di origine. Ma possono verificarsi esigenze lavorative che mettono in discussione nella coppia la permanenza nello Stato prescelto all’inizio della relazione. Talora la sottrazione avviene in presenza di violenza domestica e di abusi. Ad ogni modo non si può non considerare che la modalità di gestione del conflitto che deriva dalla messa in discussione delle scelte familiari o della relazione affettiva ha conseguenze molto importanti. Ove ai primi segnali, anche in vista di una separazione, si riesca ad intercettare il bisogno, nei genitori, di trovare soluzioni concordate, i casi di sottrazione troverebbero certamente un ridimensionamento.
Ci sono segnali premonitori che possono allarmare uno dei due genitori sulla possibilità che l’ex possa compiere un atto del genere?
Come suggerito anche dall’Autorità centrale italiana, se si sospetta che possa verificarsi una sottrazione internazionale, si possono adottare alcune cautele. Ad esempio, può essere opportuno non concedere l’autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio del minore oppure, se il minore ha già un proprio documento valido per l’espatrio, chiedere alla Questura la revoca dell’autorizzazione. Se si sospetta che il minore possa essere portato in uno Stato per il quale è necessario il visto d’ingresso, si può segnalare alle rappresentanze consolari di quello Stato in Italia il proprio dissenso rispetto alla concessione del visto. In alcuni casi se il minore deve recarsi all’estero insieme all’altro genitore si può eventualmente pensare di far sottoscrivere un impegno a rientrare in Italia ad una data prefissata. Se è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento, il genitore può chiedere al giudice l’emissione di un provvedimento provvisorio che vieti l’espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori e può chiedere che il provvedimento finale, in caso di affidamento del figlio all’altro genitore, stabilisca chiaramente il luogo di residenza del minore in Italia e il divieto all’espatrio del minore, in mancanza di esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario. Se ancora non è instaurata una causa di separazione, divorzio o affidamento, si può chiedere al giudice l’emissione di un apposito provvedimento che vieti l’espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori. Se i due genitori hanno cittadinanza diversa, è sempre opportuno e prudente informarsi e tenere nota dei nomi, indirizzi, recapiti telefonici dei parenti della famiglia d’origine dell’altro genitore e mantenere contatti amichevoli con qualche parente e/o amico dell’altro genitore, che potrebbe aiutare in caso di necessità nella ricerca del bambino.
Come può aiutare la mediazione familiare?
In generale la mediazione familiare, essendo un intervento di sostegno e tutela della corresponsabilità genitoriale, aiuta le coppie ad avere sempre presente come prioritario lo sguardo comune sui figli.
Quindi quanto prima si riesce ad intervenire e intercettare un bisogno di presa di accordi sulla gestione dei figli, in vista di una separazione, tanto meglio sarà per la prevenzione di iniziative unilaterali che possono solo danneggiare il minore e il suo diritto ad una crescita serena con entrambi i genitori.
Come tutelare i bambini in queste situazioni?
Rendere sempre più efficiente il sistema previsto dalla Convenzione, rafforzare i poteri delle polizie e dei servizi preposti, facilitare la mediazione cross borders (facilitando gli incontri in presenza e sostenendone i costi) sono tutte misure che nel sostenere il sistema configurato dalla Convenzione hanno l’effetto di tutelare i diritti e i bisogni dei minori coinvolti.