Il Comitato nazionale di bioetica (Cnb) nella seduta dello scorso 20 giugno ha confermato la specifica finalità bioetica di non ridurre la tutela del diritto alla vita soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema ed irreparabile, come quella del suicidio. Dopo un ampio lavoro istruttorio ha deliberato la propria valutazione in ordine al tema dei Trattamenti di sostegno vitale (Tsv). E lo ha fatto non volendo entrare nel merito né del suicidio assistito in generale, né della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 580 del Codice penale nella parte in cui non ha previsto la non-punibilità per chi “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente” e vi sia stato “il coinvolgimento in un percorso di cure palliative”.
Rispondendo ad un quesito posto dal Comitato etico territoriale (Cet) dell’Umbria il 3 novembre 2023 al fine di vedere chiariti “i criteri da utilizzare per distinguere tra ciò che è un trattamento sanitario ordinario e ciò che debba essere considerato un trattamento sanitario di sostegno vitale”, il Comitato sul punto si è espresso con una ampia maggioranza (soli 4 voti contrari) precisando che i requisiti che descrivono il perimetro di non punibilità (dunque: cure palliative, patologia irreversibile, trattamenti di sostegno vitale, dolore fisico o psicologico ritenuto intollerabile, decisione libera e consapevole) siano necessariamente concomitanti, evidenziando come il requisito dei Trattamenti di sostegno vitali abbia una decisiva rilevanza bioetica, al fine di non esporre i soggetti fragili a una inaccettabile pressione, con una grave apertura nei confronti dei percorsi suicidari. Alla luce di tale ritenuta fondamentale prospettiva bioetica, il Cnb ha anche ritenuto con una diversa seppur larga maggioranza che l’area di non punibilità in oggetto si concretizzi, in presenza di trattamenti sanitari sostitutivi delle funzioni vitali, la cui sospensione sia seguita dalla morte in tempi brevi. Cinque componenti hanno modulato una distinta posizione che ha prospettato una accezione dei Tsv diversificata seppur senza aperture indiscriminate.