La Corte Costituzionale non può estendere l’ambito dell’assicurazione contro il rischio infortunistico per invalidità permanente causata dalle attività di cura delle persone e dell’ambiente domestico. Ma è ineludibile un intervento del legislatore per individuare gli strumenti e le modalità migliori per fruire di tali prestazioni. Lo ha affermato la Consulta con la sentenza n. 202 depositata oggi (redattrice la giudice Maria Rosaria San Giorgio) con la quale ha dichiarato inammissibile la questione volta ad includere nella copertura assicurativa prevista dall’articolo 6 della legge 493/1999 (“Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”) anche eventi verificatisi al di fuori della dimora del nucleo familiare, presso l’abitazione di “stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica”. L’estensione della copertura assicurativa – viene spiegato in un comunicato diffuso dall’Ufficio comunicazione e stampa della Consulta – “richiederebbe una riforma di sistema, inibita alla Corte e rimessa alle scelte discrezionali del legislatore. Essa implica infatti una molteplicità di soluzioni praticabili quanto a soggetti e contesti assicurabili, all’esigenza di evitarne un utilizzo fraudolento, alla valutazione dell’operatività dell’ampliamento nella logica assicurativa di un sistema guidato dall’applicazione del metodo della capitalizzazione dei contributi”. Il piano sul quale opera la legge in questione, ha sottolineato la Corte, è “quello dello strumento assicurativo a tutela di posizioni previdenziali insorte in ambito domestico-familiare, e non già quello delle politiche di welfare statale, volte a tutelare il benessere della popolazione, anche attraverso il sostegno dei caregivers, impegnati in modo gratuito in favore delle persone non autosufficienti”. Tuttavia, conclude la sentenza della Corte, “la doverosa attenzione e sensibilità ai temi della solidarietà e dell’aiuto rende necessario un forte richiamo al legislatore affinché la rete sociale sia rinsaldata attraverso l’individuazione dei più idonei strumenti e delle più adeguate modalità di fruizione delle prestazioni di cui si tratta”.